Campania
Nessun provvedimento.
Emilia-Romagna
GARA N.28 del 23/02/2025 (Girone SUD) – Campionato Nazionale Baskin 2024/2025 – Fase Territoriale Emilia Romagna: Baskin Brothers Molinella – A.S.D. Veni Basket
In riferimento alla gara sopra citata la C.T.L. Emilia Romagna, a seguito della verifica dei ruoli degli atleti iscritti a referto (artt. 59, 70 e 71 del Regolamento Tecnico Baskin-Rev.2, di seguito RTN), comunicava allo scrivente Giudice Unico S. T. Emilia Romagna che l’atleta della Società A.S.D. Veni BAsket, BLUNDO CARLOTTA, risultava essere iscritta nella lista R con il Ruolo 4 e pertanto fatta giocare con tale ruolo, sebbene il tesseramento EISI della medesima fosse stato fatto con il Ruolo 5.
Stante la mancanza di una previsione sanzionatoria sulla specifica fattispecie qui in esame, il Giudice Unico ritiene corretto e doveroso richiamarsi al Codice Etico, facente parte integrante del RTN che, al suo punto 1 prevede, tra l’altro: “…omissis… facendo prevalere l’etica inclusiva e di pari opportunità sopra ogni logica di utilizzo e/o uso forzato di eventuali possibili spazi concessi involontariamente dal Regolamento per ottenere la vittoria a scapito di tali valori inclusivi”
Premesso quanto sopra il GIUDICE UNICO S. T. EMILIA-ROMAGNA, sentito anche il parere dell’EISI Nazionale, irroga il seguente provvedimento, in virtù dell’Articolo 71 comma 2:
A.S.D. Veni Basket San Pietro in Casale – PERDITA DELLA GARA N. 28 (Girone Sud) (art. 104 punto 1 del RTN) con il risultato di 40-0 a favore della squadra Baskin Brothers Molinella, in luogo del risultato acquisito sul campo (54-57).
Friuli-Venezia Giulia
GARA N. B7.1. del 1/02/2025 Campionato Nazionale Baskin 2024/25 Fase Territoriale Friuli Venezia Giulia; ZioPino Cainero – Polisportiva Fuoric’entro ASD Trieste con nota arbitrale allegata al referto relativo alla gara in oggetto veniva segnalato a questo Giudice quanto segue: a fine gara il primo dirigente, signor Luca Bianchi della Polisportiva Fuoric’entro ASD Trieste, si avvicina al primo arbitro, signor Carlo Cannistraro, lamentandosi di come aveva svolto la propria direzione arbitrale e insultandolo. Sempre lo stesso soggetto, inoltre, proferiva delle minacce nei confronti del signor Cannistraro. Il tutto alla presenza degli ufficiali di campo, degli altri arbitri e dell’intero pubblico presente.
Sono state sentite ad informazioni anche alcune delle persone presenti ai fatti.
Considerato che:
tale comportamento risulta particolarmente grave per la veemenza dimostrata e per la volgarità utilizzata in maniera plateale, in netto contrasto con tutti i principi di correttezza che sono alla base di ogni attività sportiva ma soprattutto nell’ambito del Baskin.
Tutto ciò premesso e considerato
il Giudice Sportivo della sezione EISI del Friuli Venezia Giulia, avv. Roberto Pelos, avendone pienamente la facoltà ed il potere, in ragione di quanto previsto dal Regolamento Disciplinare EISI, valutate tutte le circostanze procede a comminare al signor Luca Bianchi, nella sua qualità di dirigente e socio della Polisportiva Fuoric’entro ASD Trieste, la sanzione dell’inibizione, consistente nel divieto di svolgere attività così come previsto dall’art. 101 del Codice Disciplinare. In particolare divieto di rappresentare la società di appartenenza, il divieto di partecipare a qualsiasi attività organizzata dalle EISI SdA Baskin di qualsiasi livello, il divieto di accesso nei locali degli impianti sportivi inibiti al pubblico, in occasione di manifestazioni o gare, anche amichevoli fino alla data del 31 marzo 2025.
Viene comminato, altresì, un ammonimento alla società Polisportiva Fuoric’entro ASD Trieste per responsabilità oggettiva del comportamento dei propri soci.
Lazio
Nessun provvedimento
Lombardia Est
Nessun provvedimento.
Lombardia Nord
Nessun provvedimento
Lombardia Sud
GARA 1/002 del 23/11/2024 Campionato Nazionale Baskin 2024/2025 – Fase Territoriale Lombardia Sud: PepoTeam – Baskin Soncino
In riferimento alla gara sopra citata, acquisito il referto arbitrale ed in seguito alla verifica delle posizioni degli atleti iscritti a referto (artt. 59, 70 punto 1 e 71 punto 1 del Regolamento Tecnico Baskin, di seguito R. T. B.),
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
irroga il seguente provvedimento:
PepoTeam: PERDITA DELLA GARA N. 1/002 (art. 104 punto 1 del R.T.B.) con il risultato acquisito sul campo (46 -72) della fase Territoriale Lombardia Sud per posizione irregolare degli atleti LAMANNA SEBASTIANO n. 35 e PITTALIS MATTEO n. 31 non tesserati per la società PepoTeam;
ROSSI GIANLUCA (Presidente PepoTeam): AMMONIZIONE (art. 106 punto 2 del R.T.B.) per non aver provveduto al tesseramento dei giocatori entro i termini stabiliti per la disputa della gara.
Marche
Nessun provvedimento.
Piemonte/Liguria/Valle D’Aosta
Rif. : Reclamo presentato da Eteila Aosta, annotato su referto GARA PIE 56 del 16/03/2025 Campionato Nazionale Baskin 2024/25 Fase Territoriale Piemonte/Liguria/Valle d’ Aosta; referto non sottoscritto da allenatore Squadra B e regolarmente sottoscritto da giunta arbitrale Lorenzo Cerina e Riccardo Giustina.
Squadra A: Cogne Acciai Special SBK Baskin vs Squadra B: Asd Eteila Basket Aosta; partita interamente disputata e conclusasi Squadra A 64 – Squadra B 41
Si interviene a seguito della seguente segnalazione, scritta sul referto dall’allenatrice di Eteila, Marta Guarienti, al termine di partita interamente disputata: “Secondo la società Eteila la gara non si è disputata con l’attrezzatura in regola. In particolare i canestri laterali avevano il tabellone che sporgeva oltre la linea laterale”.
Per ricostruire l’accaduto, sono stati interpellati i seguenti soggetti presenti alla partita: il vice allenatore Kevin Olivotto per Cogne SBK Baskin; il primo Dirigente Spina Luisa Maria per Eteila Basket Aosta; gli arbitri Lorenzo Cerina e Riccardo Giustina. Inoltre, poiché è emerso che la problematica riferita alle attrezzature è presente fin da inizio campionato 2024/25, sono state raccolte opinioni, pareri e testimonianze anche da parte di altre associazioni che hanno avuto modo di incontrare Cogne SBK presso la propria palestra di Aosta utilizzando le attrezzature oggetto di contestazione.
I confronti suddetti hanno permesso la seguente ricostruzione dei fatti:
- Prima di inizio partita viene rilevata l’irregolarità dei canestri laterali, irregolarità ben visibile anche dal documento fotografico che si allega alla presente, ciononostante, si decide di disputare la partita senza che venga formalizzato alcun reclamo verbale o scritto da parte della squadra ospitata o altra annotazione da parte arbitrale nei confronti della squadra ospitante.
- Tale irregolarità è presente sin da inizio campionato 2024/25, per ammissione dello stesso vice allenatore SBK Baskin, Kevin Olivotto ed è confermata da altri allenatori di squadre avversarie che hanno confermato le difficoltà nei tiri ai canestri laterali da parte dei rispettivi pivot, senza tuttavia mai segnalare formalmente l’anomalia riguardante i canestri laterali.
- Nel corso del terzo quarto della gara PIE56, i responsabili di Eteila Basket, notando insistenti ed anomale difficoltà nel tiro ai canestri laterali da parte dei propri giocatori pivot, segnalano verbalmente che l’irregolarità delle attrezzature (canestri laterali) è tale da incidere sul regolare svolgimento della gara: in quel momento il risultato parziale era a favore di Cogne SBK.
- A fronte di tale segnalazione, volta ad evidenziare che l’irregolarità dei canestri laterali è da considerarsi rilevante, la giunta arbitrale dispone di proseguire comunque la partita, fino al termine regolamentare.
- La fattispecie della partita PIE 56 viene collocata all’interno della disciplina dell’art. 51 del RTN che dispone in merito alle irregolarità delle Attrezzature del campo di gioco. In particolare il punto 2 dell’Art. 51 recita che, se le attrezzature indispensabili (ed i canestri pivot si ritiene che lo siano) mancano o presentano rilevanti irregolarità, la gara non potrà iniziare o proseguire con le conseguenze previste dall’art. 122 del RTN. Si ritiene altresì coerente all’accaduto l’applicazione del successivo punto 3, sempre dell’Art. 51, il quale precisa che per irregolarità rilevanti devono intendersi quelle che possono incidere sul regolare svolgimento della gara: nei colloqui con la giunta arbitrale, tale irregolarità mi è stata confermata come “rilevante”.
- Il fatto che tale anomalia canestri si presente sin da inizio campionato 2024/25 non può essere ritenuta una attenuante, in quanto tale irregolarità non è sanabile da un utilizzo reiterato di attrezzature irregolari che incidono sul regolare svolgimento della gara.
- Tutto ciò premesso, il G. U., valutate tutte le circostanze note, si adottano i seguenti provvedimenti:
- Ai sensi dell’art. 122 punto 1 del RTN, si procede con l’ammonizione dell’associazione Cogne SBK Baskin per il reiterato utilizzo di canestri laterali irregolari nelle partite casalinghe campionato 2024/2025 e la si invita a ripristinare tali attrezzature conformemente agli standard tecnici previsti da EISI.
- Ai sensi dell’art. 122 punto 3 del RTN la partita PIE 56 del 16 marzo 2025, Cogne SBK Baskin vs Asd Eteila Basket Aosta viene omologata col risultato di 0-40
Puglia/Molise
Nessun provvedimento.
Sicilia
Nessun provvedimento
Toscana
GARA n.13 del 23/02/2035 tra ASD BASKIN PISTOIA GIALLO Vs ASD CEFA CASTELNUOVO
SOC. ASD CEFA CASTELNUOVO
AMMENDA pari al 2% del Massimale Ammende
ORSI G. (n.46) DEPLORAZIONE per aver tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dei D.G. (ESPULSO) (Art.117.1 TABELLA “C” punto 1 del REGOLAMENTO TECNICO BASKIN (Rev. 2) – REGOLAMENTO DISCIPLINARE).
Veneto
Nessun provvedimento